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In principio c'era lo Statuto dei lavoratori. E c'è ancora. Nonostante le molte norme introdotte in Italia da quel 20 maggio 1970 in materia di riservatezza e di protezione della privacy la legge 300 esiste e costituisce sempre il baluardo e il punto di riferimento di ogni legge successiva. Lo Statuto nel titolo I prevede diversi limiti all'invasione della privacy, che tuttora sono la pietra miliare per le parti interessate: all'articolo 4 stabilisce che "è
vietato l'uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature elettroniche per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Si fa eccezione per gli impianti richiesti dalle esigenze della sicurezza, ma ci vuole un accordo ssindacale per stabilire la deroga. Inoltre, all'articolo 8 lo Statuto prevede il "divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagni, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".
I tempi sono cambiati ma i principi restano. I temi hanno cambiato forma ma non sostanza.
Ma quali sono i passaggi critici della privacy nel rapporto di lavoro?
Innanzi tutto vi è la protezione dei dati personali. Altri passaggi fondamentali del rischio-privacy nel rapporto di lavoro partono sin da prima dell'assunzione. Con l'invio di un curriculum in forma spontanea o come risposta ad un annuncio di ricerca di personale è praticamente obbligatorio indicare nella propria presentazione personale e professionale l'
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs 196/2003. Un'altra area critica è quella relativa ai test attitudinali, all'accesso ai propri dati personali, alle note di qualifica, ai provvedimenti disciplinari, alla tutela dei lavoratori malati, alla publicizzazione dei dati retributivi. Infine, il tema emergente e prossimamente dominante è quello dei controlli elettronici e dei cosiddetti dati biometrici, su cui già esistono provvedimenti emessi dall'autorità Garante della Privacy.
Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2006 - W. Passerini - art. pag. 21
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